Art. 5
1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:
In vigore dal 20 nov 1986
a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.
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