Art. 3

In vigore dal 20 nov 1986
1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce. Tuttavia il certificato rilasciato durante l'anno 1986 non può essere presentato dopo il 28 febbraio 1987. 2. La copia del certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all', paragrafo 1.
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