Art. 7
In vigore dal 20 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
- JUNTA NACIONAL DE CARNES
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', lettera a).
- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
per le carni orignarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', lettera b).
- SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all', c). d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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