Art. 4

In vigore dal 18 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 5. (2) Parere reso il 14 novembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (7) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
Storico versioni

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