Art. 1

In vigore dal 18 nov 1986
1. Per aiutare gli agricoltori irlandesi delle zone svantaggiate ai sensi dell' della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5) a superare le difficoltà eccezionali conseguenti alle condizioni climatiche avverse del 1986, è istituita a titolo eccezionale un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (7). 2. L'azione comune consiste in un contributo finanziario della Comunità ai pagamenti effettuati dall'Irlanda in complemento alle indennità compensative versate nel 1986 conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85. L'azione è limitata ai pagamenti supplementari effettuati nell'ambito dei regimi applicabili nel 1986 e deve rispettare i limiti e le condizioni previsti agli articoli 14 e 15 del regolamento citato.
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