Art. 2

In vigore dal 18 nov 1986
1. La durata di applicazione dell'azione comune di cui all' è di un anno. 2. Il contributo della Comunità è limitato a 20 milioni di ECU.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3606:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo