Art. 4
In vigore dal 18 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 5.
(2) Parere reso il 14 novembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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