Art. 3
In vigore dal 30 set 1986
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
Storico versioni
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