Art. 4
In vigore dal 30 set 1986
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .
FATTI SALVI GLI ARTICOLI 11, 12 E 14 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2176/84, IL PRESENTE REGOLAMENTO E APPLICABILE PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI, A MENO CHE IL CONSIGLIO NON APPROVI MISURE DEFINITIVE PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO PERIODO .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A BRUXELLES, IL 30 SETTEMBRE 1986 .
PER LA COMMISSIONE
WILLY DE CLERCQ
MEMBRO DELLA COMMISSIONE
( 1 ) GU N . L 201 DEL 30 . 7 . 1984, PAG . 1 .
( 2 ) GU N . L 85 DEL 31 . 3 . 1982, PAG . 9 .
( 3 ) GU N . L 220 DEL 29 . 7 . 1982, PAG . 36 .
( 4 ) GU N . L 95 DEL 5 . 4 . 1984, PAG . 28 .
( 5 ) GU N . C 305 DEL 26 . 11 . 1985, PAG . 3 .
( 1 ) NELLA VERSIONE PUBBLICATA DELLA PRESENTE DECISIONE ALCUNE CIFRE SARANNO D'ORA IN AVANTI OMESSE, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2176/84 DEL CONSIGLIO CONCERNENTI I SEGRETI RELATIVI AGLI AFFARI .
( 1 ) VEDI PAG . 66 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE .
ALLEGATO A
PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DI TALUNI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI ORIGINARI DELLA BULGARIA, UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA, CECOSLOVACCHIA E UNIONE SOVIETICA
I PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE DI CUI ALL', PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO INDICATI NELLA SEGUENTE TABELLA E SONO ESPRESSI IN ECU .
DETTI PREZZI SI APPLICANO AI MOTORI ELETTRICI POLIFASE DI FORMA B3 ( CON BRACCIO DI FISSAGGIO ).
PER LE ALTRE ESECUZIONI ( B5, B14, ECC .), UN IMPORTO SUPPLEMENTARE DEL 10 % DEVE ESSERE AGGIUNTO AI PREZZI RIPORTATI IN QUESTA TABELLA .
1.2.3.4.5.6KW
CV
3 000 GIRI/MIN
1 500 GIRI/MIN
1 000 GIRI/MIN
750 GIRI/MIN // // // // // //
1,1
1,5
43,5
45
62,5
96,3
1,5
2
49,1
53,1
73,8
113,4
2,2
3
63,9
65,2
96,3
146,7
3,0
4
75,6
77,0
117,0
175,0
4,0
5,5
94,5
99,4
147,1
211,5
5,5
7,5
122,4
122,0
191,7
260,5
7,5
10
155,2
162,9
220,9
323,5
11,0
15
209,7
212,0
319,5
435,6
15,0
20
264,6
282,6
418,5
561,1
18,5
25
339,3
344,7
513,4
696,1
22
30
405,9
405,9
603,0
858,6
30
40
541,8
524,0
798,7
1 105,6
37
50
677,7
664,2
984,6
1 344,1
45
60
761,4
787,9
1 178,5
1 578,6
55
75
1 021,5
984,6
1 465,2
1 919,7
75
100
1 363,1
1 250,0
1 944,4
2 471,4 // // // // // //
ALLEGATO B
PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DI TALUNI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI ORIGINARI DELLA BULGARIA, UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA, CECOSLOVACCHIA E UNIONE SOVIETICA
I PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE DI CUI ALL', PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO INDICATI NELLA SEGUENTE TABELLA E SONO ESPRESSI IN ECU .
DETTI PREZZI SI APPLICANO AI MOTORI ELETTRICI POLIFASE DI FORMA B3 ( CON BRACCIO DI FISSAGGIO ).
PER LE ALTRE ESECUZIONI ( B5, B14, ECC .), UN IMPORTO SUPPLEMENTARE DEL 10 % DEVE ESSERE AGGIUNTO AI PREZZI RIPORTATI IN QUESTA TABELLA .
1.2.3.4.5.6KW
CV
3 000 GIRI/MIN
1 500 GIRI/MIN
1 000 GIRI/MIN
750 GIRI/MIN // // // // // //
1,1
1,5
60,9
63,0
87,5
134,8
1,5
2
68,7
74,3
103,3
158,8
2,2
3
89,5
91,3
134,8
205,4
3,0
4
105,8
107,8
163,8
245,0
4,0
5,5
132,3
139,2
205,9
296,1
5,5
7,5
171,4
170,8
268,4
364,7
7,5
10
217,3
228,1
309,3
452,9
11,0
15
293,6
296,8
447,3
609,8
15,0
20
370,4
395,6
585,9
785,5
18,5
25
475,0
482,6
718,8
974,5
22
30
568,3
568,3
844,2
1 202,0
30
40
758,5
733,6
1 118,2
1 547,8
37
50
948,8
929,9
1 378,4
1 881,7
45
60
1 066,0
1 103,1
1 649,9
2 210,0
55
75
1 430,1
1 378,4
2 051,3
2 687,6
75
100
1 908,3
1 750,0
2 722,2
3 460,0 // // // // // //*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3019/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1986
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,
previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
considerando quanto segue:
A. Procedura di riesame
(1) Nell'ottobre 1985, la Commissione ha ricevuto dal Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associés (GIMELEC), sostenuto dalla Zentralverband der elektrotechnischen Industrie (ZVEI), dalla Rotating Electrical Machines Association (REMA), dalla Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques, mécaniques, électriques et de la trasformation des matières plastiques (FABRIMETAL) e dall'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), una domanda di riesame, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, delle decisioni recanti accettazione degli impegni sui prezzi assunti dagli esportatori nel quadro della procedura precedente, relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica.
(2) Nella procedura precedente, avevano assunto impegni le società esportatrici Transelektro (Ungheria) e accettati dal regolamento (CEE) n. 724/72 della Commissione (2), Electroimpex (Bulgaria), Elektrim (Polonia), AHB Elektrotechnik (Repubblica democratica tedesca), Electro-Export-Import (Romania), ZSE (Cecoslovacchia) e accettati dal regolamento (CEE) n. 2075/82 del Consiglio (3) e Energomachexport (Unione Sovietica) e accettati dalla decisione 84/189/CEE della Commissione (4).
Gli impegni consistevano in un aumento dei prezzi all'importazione nella Comunità, inteso ad eliminare il pregiudizio derivante dalle importazioni effettuate in dumping.
(3) La domanda di riesame conteneva elementi tali da dimostrare che le pratiche di dumping da parte degli esportatori dei paesi in causa persistevano, e si erano persino considerevolmente accentuate, e che, per quanto riguarda il pregiudizio, l'effetto degli impegni sui prezzi non aveva impedito, tra il 1982 e il 1985, un notevole aggravamento dei divari tra i prezzi allo stadio « cliente » dei motori comunitari e quelli originari dei motori dei paesi a commercio di Stato.
Previa consultazione, gli elementi di prova presentati sono stati ritenuti sintomatici di un mutamento di circostanze e sufficienti per giustificare il riesame degli impegni contratti nella procedura precedente; la Commissione ha pertanto annunciato, in un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, ed ha avviato l'inchiesta.
(4) I prodotti oggetto della domanda di riesame sono i motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36.
(5) La Commissione ha informato ufficialmente all'apertura della procedura gli esportatori e i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte dei ricorrenti, in merito al pregiudizio e alle sue cause, nonché da tutti gli esportatori e dalla maggior parte degli importatori interessati ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.
(6) Allo scopo di accertare il dumping e il pregiudizio, la Commissione ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società:
- produttori comunitari:
ACEC (Drogenbos, Belgio)
Ansaldo-Marelli/CEE (Milano, Italia)
FIMET (Torino, Italia)
Leroy-Somer (Angoulême, Francia)
BBC-France (Lione, Francia)
Siemens (Erlangen, Repubblica federale di Germania)
BBC-Deutschland (Saarbruecken, Repubblica federale di Germania)
Loher (Ruhstorff, Repubblica federale di Germania)
Schorch (Moenchengladbach, Repubblica federale di Germania);
- importatori nella Comunità:
Symkens SA (Liegi, Belgio)
Veneta Motori (Padova, Italia)
Elprom (Parma, Italia)
Enital (Milano, Italia)
Sermes (Strasburgo, Francia)
Sodimef (Strasburgo, Francia)
Elektrom-Oberstenfeld (Amburgo, Repubblica federale di Germania)
Peja BV (Arnhem, Paesi Bassi).
(7) Oltre alle società precedenti, tutte le ditte esportatrici interessate hanno reso noti i loro punti di vista per iscritto e hanno potuto essere sentite; inoltre, numerosi importatori hanno fatto conoscere per iscritto la loro opinione, a volte anche prima di essere stati sentiti su loro richiesta. Pertanto, la Commissione ha tenuto pienamente conto anche degli argomenti addotti dalle seguenti società;
- società esportatrici:
Electroimpex (Sofia, Bulgaria)
Transelectro (Budapest, Ungheria)
Elektrim (Varsavia, Polonia)
AHB Elektrotechnik (Berlino, Repubblica democratica tedesca)
Electro-Export-Import (Bucarest, Romania)
ZSE (Praga, Cecoslovacchia)
Energomachexport (Mosca, Unione Sovietica);
- importatori nella Comunità:
Van Houcke (Snelleghem, Belgio)
Industrial Electric (Kortrijk, Belgio)
Electropol-Cantoni (Milano, Italia)
Mez (Milano, Italia)
Sofbim (Argenteuil, Francia)
MDF (Argenteuil, Francia)
Stanko (Longjumeau, Francia)
Elektra (Francoforte, Repubblica federale di Germania)
Arnitlund Handels (Vojens, Danimarca)
Frimodt Pedersen (Daugaard, Danimarca)
Johnson (Copenaghen, Danimarca).
(8) Al fine di accertare un eventuale dumping, la Commissione ha preso come periodo di riferimento quello che va dal 1o gennaio 1985 al 31 ottobre 1985, utilizzandolo anche per l'esame dei prezzi all'importazione allo stadio frontiera comunitaria, dei prezzi di rivendita da parte degli importatori, dei prezzi di vendita e dei costi di produzione dei produttori comunitari, nonché dei margini di sottoquotazione.
B. Definizione dei prodotti
(9) I prodotti oggetto della denuncia di dumping sono i motori elettrici a corrente alternata, polifase e normalizzati, di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw.
Conformemente alle prassi commerciali correnti in questo settore, l'espressione « motori normalizzati » comprende tutti i tipi di motori « standard » e quindi oggetto di una tariffazione rispetto ad una tariffa pubblica - o modificati in modo « standard », cioè calcolando il sovraccosto della modifica rispetto ad una tariffa di modifiche « standard ».
I motori oggetto della presente procedura sono definiti mediante la potenza espressa in kilowatt e la velocità di rotazione espressa in giri/minuto. Le loro potenze sono rispettivamente: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 Kw. Le velocità di rotazione sono di 3 000 g/min, 1 500 g/min, 1 000 g/min e 750 g/min.
(10) Dato il grado relativamente elevato di normalizzazione raggiunto, a livello internazionale, nella fabbricazione di questi motori, i motori normalizzati originari dei paesi a commercio di Stato costituiscono, a prescindere da eventuali differenze di qualità, prodotti simili, tipo per tipo, ai motori normalizzati comunitari. (11) Visto il gran numero di motori contemplati dalla procedura (oltre 64 tipi), la Commissione ha ritenuto rappresentativo, per i calcoli di dumping e la determinazione dei parametri di pregiudizio connessi con i prezzi (prezzi all'importazione e prezzi di rivendita, costi di produzione, margine di sottoquotazione), un campione composto da sei tipi di motori ben definiti (motori a 4 poli/1 500 g/min, di potenza pari a 1,1 Kw; 3 Kw; 5,5 Kw; 11 Kw; 30 Kw; 75 Kw) appartenenti alla categoria più venduta nella Comunità (tipo chiuso ventilato, di forma B3 con braccio di fissaggio, IP 44/54, 220/380 V, 50 hz).
Non sono state contestate né la validità del metodo né la rappresentatività del campione scelto.
C. Valore normale
(12) Per poter accertare se le importazioni originarie della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica sono tuttora oggetto di pratiche di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questi paesi non hanno un'economia di mercato e quindi determinare il valore normale in base ai dati raccolti in un paese ad economia di mercato.
A tal riguardo, i riccorrenti avevano proposto di riferirsi al mercato interno svedese o austriaco. Dato che l'unico fornitore esistente in Austria non ha risposto alle richieste di informazioni della Commissione, si è dovuto determinare se i prezzi praticati sul mercato interno svedese dall'ASEA, principale produttore di questo paese che ha accettato di mettere i suoi libri contabili a disposizione dei servizi della Commissione, costituiscono un termine di paragone appropriato e sufficientemente ragionevole.
È risultato che, pur essendo di media entità (circa 160 000 motori normalizzati venduti all'anno), il mercato svedese era abbastanza concorrenziale data la presenza di due produttori nazionali ASEA e ELMO, e una vasta percentuale (circa il 36 % del mercato) di importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato e dei paesi membri della Comunità.
La Commissione ha pertanto ritenuto senza che ciò desse adito a contestazioni delle parti in causa, che i prezzi praticati sul mercato interno dal principale produttore svedese costituivano un termine di paragone appropriato e sufficientemente ragionevole.
D. Prezzi all'esportazione
(13) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione la Commissione si è basata, per tutte le esportazioni originarie dei paesi a commercio di Stato interessati, sul prezzo effettivamente pagato o pagabile all'esportazione verso ciascuno dei principali mercati comunitari, e specialmente verso gli Stati membri in cui si trovano le industrie associate alla denuncia: Repubblica federale di Germania, Francia, Italia e Belgio.
E. Confronto
(14) Pertanto, la determinazione preliminare del dumping è stata effettuata raffrontando i prezzi medi franco fabbrica del principale produttore svedese sul mercato nazionale, per tutte le vendite di motori elettrici polifase normalizzati effettuate nel periodo gennaio-ottobre 1985 compreso, con i prezzi franco fabbrica all'esportazione verso la Comunità, nello stesso periodo, dei paesi esportatori interessati.
(15) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione franco fabbrica per ciascuno dei prodotti del campione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi ed ha proceduto agli adeguamenti necessari quando le parti interessate hanno fornito la prova che una richiesta in questo senso era giustificata (spese di trasporto, spese di imballaggio e condizioni di pagamento).
- In particolare, i prezzi di vendita netti del produttore svedese sono stati calcolati in base ad uno sconto del . . . % (1) rispetto ai prezzi di listino, corrispondente allo sconto normalmente concesso da questo produttore ai clienti che acquistano quantitativi paragonabili a quelli acquistati dagli importatori nella Comunità. Va notato che il livello di sconto così ottenuto di strova a metà strada tra lo sconto medio « per tutti i clienti » concesso in Svezia dall'ASEA, ossia . . . % e lo sconto massimo concesso da questo produttore per alcune vendite straordinarie, ossia . . . %.
- Pur non contestando la scelta della Svezia in quanto paese analogo, sono stati chiesti due adeguamenti del valore normale:
- a livello di sconti, l'esportatore cecoslovacco ha addotto che, dato che i motori originari dei paesi a commercio di Stato vengono commercializzati tramite importatori esclusivi in ogni Stato membro, le centrali esportatrici concedevano agli importatori sconti considerevoli. Di conseguenza, secondo questo esportatore, nel determinare il valore normale la Commissione dovrebbe tener conto degli sconti massimi accordati dal produttore svedese.
L'obiezione è stata respinta per motivi di fatto e di principio. Anzitutto, non è esatto che la commercializzazione dei motori dei paesi a commercio di Stato avviene soltanto tramite importatori esclusivi unici in ogni Stato membro. L'inchiesta svolta dalla Commissione ha dimostrato che, soprattutto in Italia, alcuni esportatori vendono tramite numerosi importatori e, parallelamente, vendono senza intermediari, cioè direttamente, ai grossi clienti.
L'adeguamento richiesto dall'esportatore cecoslovacco indurrebbe soprattutto a tener conto di un eccessivo sconto quantitativo. Infatti, basandosi sullo sconto abitualmente concesso dal produttore svedese ASEA a suoi grossi clienti, la Commissione riflette adeguatamente lo sconto abitualmente concesso da questo fornitore per quantitativi paragonabili a quelli acquistati dagli importatori dei prodotti in questione;
- l'esportatore cecoslovacco ha chiesto anche un adeguamento del valore normale per riflettere la differenza dei costi di manodopera tra la Svezia e i paesi a commercio di Stato. Anche questo adeguamento è stato respinto visto che, nel definire il valore normale in base all'economia di mercato di un paese terzo, non è opportuno tener conto dei costi sostenuti nei paesi a commercio di Stato.
F. Margini
(16) Dall'esame dei fatti appare che tutte le transazioni in causa sono oggetto di un notevole dumping. Il margine di dumping è stato calcolato raffrontando, per ogni tipo di motore, la media dei prezzi all'esportazione verso ciascuno degli Stati membri della Comunità con il valore normale stabilito; è stato così accertato che l'entità del margine di dumping subisce variazioni relativamente modeste a seconda del tipo di motore, ma differisce notevolmente da un paese esportatore all'altro.
(17) Per tutti i motori del campione adottato, e tenendo conto dell'applicazione, da parte di ogni esportatore, di una ponderazione che riflette da un lato l'importanza relativa di ogni mercato nazionale nel mercato comunitario e dall'altro la struttura delle sue esportazioni a seconda del tipo di motore, i margini medi ponderati di dumping hanno rappresentato le seguenti percentuali dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, non sdoganati:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // CEE // D // F // I // UEBL // // // // // // // Bulgaria // 217 % // 177 % // 226 % // 221 % // n. s. // Ungheria // 283 % // 292 % // n. s. // 206 % // 206 % // Polonia // 211 % // 197 % // 222 % // 218 % // 198 % // Repubblica democratica tedesca // 208 % // - // 203 % // 217 % // 198 % // Romania // 204 % // 218 % // 208 % // 202 % // 205 % // Cecoslovacchia // 192 % // 189 % // 205 % // 189 % // 212 % // Unione sovietica // 193 % // 189 % // 197 % // 193 % // n. s. // // // // // //
Nota: n. s. = nessuna importazione significativa.
G. Pregiudizio
(18) Dati gli impegni sui prezzi in vigore dal 1982, nella presente procedura di riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84 la Commissione ha cercato di verificare se, e in quale misura, sia stato effettivamente eliminato il pregiudizio emerso nella procedura precedente.
Rispetto degli impegni sui prezzi
(19) Benché i ricorrenti non abbiano messo in discussione il rispetto degli impegni sui prezzi, l'inchiesta della Commissione ha permesso di riunire elementi tali da autorizzare una verifica approfondita, per tipo di motore, dell'osservanza di tali impegni su ogni mercato. In questa fase dell'inchiesta, la Commissione è giunta alla conclusione che, nel complesso, tranne qualche violazione specifica, gli impegni sono stati rispettati.
Tuttavia, va notato che, nel caso degli esportatori che vendono tramite filiali importatrici (soprattutto esportatori bulgari e sovietici), i prezzi di rivendita praticati erano, secondo quando constatato dalla Commissione, nettamente inferiori ai prezzi di rivendita praticati dagli importatori indipendenti. In numerosi casi, i prezzi di rivendita constatati per gli importatori collegati erano persino inferiori ai prezzi di impegno previsti allo stadio cif frontiera comunitaria.
Fattori di pregiudizio connessi con i prezzi
(20) Nell'analizzare il pregiudizio, dato che l'inchiesta ha dimostrato che tutti i produttori comunitari a carattere industriale subivano perdite nella loro attività « motori standard » e indipendentemente dal livello di utile da considerare per le industrie in questione, la Commissione ha cercato anzitutto di accertare se gli attuali livelli dei prezzi all'importazione allo stadio cif frontiera comunitaria e i prezzi di rivendita dei motori originari dei paesi dell'Est permettevano ai produttori della Comunità di coprire perlomeno il prezzo di costo, cioè i costi di produzione e le spese generali e amministrative (al netto degli utili).
(21) In quest'ottica, la Commissione ha esaminato accuratamente i calcoli dei prezzi di costo per il 1985 dei principali produttori comunitari a carattere industriale osservando che tutti, indistintamente, presentavano conti commerciali deficitari per le attività « motori elettrici standard ». La Commissione ha constatato una dispersione relativamente grande dei suddetti prezzi di costo intorno alle seguenti medie comunitarie per i motori del campione:
1,1 Kw: 86,2 ECU
3,0 Kw: 139,1 ECU
5,5 Kw: 228,4 ECU
11 Kw: 404,2 ECU
30 Kw: 975,5 ECU
75 Kw: 2 370,7 ECU
Data la dispersione dei costi di produzione, per l'analisi del pregiudizio, la Commissione ha individuato il produttore più efficiente in ciascuno dei quattro mercati comunitari maggiormente coinvolti nella procedura (Repubblica federale di Germania, Francia, Italia e Belgio).
(22) In ognuno di detti Stati membri è stato espresso, rispetto ai prezzi di costo del produttore comunitario corrispondente, il margine di stottoquotazione, vale a dire il divario tra il prezzo di costo di riferimento e il prezzo, di gran lunga inferiore, di rivendita dei motori importati dai paesi a commercio di Stato:
Margini di sottoquotazione in percentuale del prezzo di costo del produttore nazionale più efficiente su ogni mercato
1.2.3.4.5 // // // // // // // D // F // I // UEBL // // // // // // 1,1 Kw // dal 34 al 45 % // dal 36 al 44 % // dal 35 al 46 % // dal 28 al 37 % // 3 Kw // dal 33 al 44 % // dal 32 al 46 % // dal 27 al 44 % // dal 25 al 35 % // 5,5 Kw // dal 31 al 66 % // dal 42 al 60 % // dal 27 al 44 % // dal 24 al 36 % // 11 Kw // dal 31 al 44 % // dal 39 al 54 % // dal 27 al 42 % // dal 18 al 35 % // 30 Kw // dal 31 al 44 % // dal 35 al 51 % // dal 25 al 43 % // dal 12 al 36 % // 75 Kw // dal 33 al 45 % // dal 29 al 45 % // dal 26 al 51 % // dal 18 al 40 % // // // // //
(23) Le suddette sottoquotazioni, che sono quindi di livello non trascurabile, rappresentano le seguenti percentuali dei prezzi cif frontiera comunitaria, a seconda del paese d'importazione:
Margini di sottoquotazione (1) in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria
1.2.3.4.5 // // // // // // // D // F // I // UEBL // // // // // // 1,1 Kw // dall'80 al 105 % // dal 95 al 123 % // dal 76 all'84 % // dal 73 all'87 % // 3 Kw // dall'80 al 102 % // dal 78 al 117 % // dal 53 all'86 % // dal 65 al 79 % // 5,5 Kw // dal 74 al 154 % // dal 123 al 178 % // dal 53 all'88 % // dal 49 al 67 % // 11 Kw // dal 73 al 104 % // dal 114 al 160 % // dal 52 all'83 % // dal 41 al 76 % // 30 Kw // dal 75 al 104 % // dal 97 al 136 % // dal 49 all'86 % // dal 26 al 75 % // 75 Kw // dall'81 al 108 % // dal 76 all'89 % // dal 51 al 116 % // dal 43 all'88 % // // // // //
(1) Calcolati rispetto al prezzo di costo del produttore più efficiente di ogni mercato. (24) Da questa analisi dei prezzi all'importazione e dei prezzi di rivendita rispetto ai prezzi di costo dei produttori più efficienti di ciascuno dei quattro mercati comunitari principali è emerso che, globalmente e per tutti i motori in causa, il prezzo medio dei motori originari dei paesi a commercio di Stato rappresenta, allo stadio cif frontiera comunitaria, circa il 38 % del prezzo di costo medio dei produttori comunitari per un motore con le stesse caratteristiche.
Nel complesso, i margini di sottoquotazioni « tipiche » rappresentano quindi il 50 % dei prezzi di costo comunitari medi, ossia il 128 % dei prezzi cif frontiera comunitaria.
Fattori macroeconomici: importazioni, consumo, quote di mercato
(25) I parametri macroeconomici dell'analisi del pregiudizio indicano che la fortissima pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato ha consentito loro di conservare, tra il 1982 e il 1985, praticamente immutate le loro quote in un mercato comunitario in espansione.
- In termini di volume, tra il 1982 e il 1985 le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione sono passate, per l'Unione Sovietica da 69 000 a 81 000 motori, per la Repubblica democratica tedesca da 238 000 a 276 000 motori, per la Cecoslovacchia da 165 000 a 175 000 motori. Le importazioni provenienti dalla Bulgaria sono rimaste immutate (61 000 motori). Le importazioni provenienti dalla Polonia sono passate da 98 700 motori nel 1982 a 89 900 motori nel 1985, quelle provenienti dall'Ungheria da 54 200 a 51 000 motori e quelle provenienti dalla Romania da 29 500 a 13 900 motori.
- Tuttavia, i motori esportati da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica presentano caratteristiche analoghe e vengono commercializzati da questi paesi a commercio di Stato a prezzi relativamente paragonabili a quelli comunitari; per questi motivi, e nell'intento di evitare discriminazioni, il volume delle importazioni è stato valutato globalmente, cumulando le importazioni oggetto della procedura.
- In effetti, le importazioni cumulate di motori normalizzati originari dei paesi a commercio di Stato in questione sono passate da 716 000 unità nel 1982 a 604 000 unità nel 1983 - il che riflette, in un certo senso, gli impegni sui prezzi sottoscritti nel 1982 - per risalire sin dal 1984 a 689 500 unità e raggiungere, nel 1985, le 748 300 unità, ossia un livello assoluto superiore a quello del 1982.
- Correlativamente, e tenendo conto dell'incremento globale della domanda comunitaria nello stesso periodo, pari al 19,8 % circa (3 070 000 motori venduti nel 1982 contro 3 680 000 nel 1985), la quota di mercato globale detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è rimasta praticamente invariata nella Comunità (23,3 % nel 1982 contro 20,3 % nel 1985).
- Nel 1985, infatti, le quote di mercato detenute dai motori originari dei paesi a commercio di Stato oggetto della presente procedura sarebbero state: 12,8 % nella Repubblica federale di Germania, 28,1 % in Francia, 25 % in Italia, 45 % nei Paesi Bassi, 24 % in Belgio e Lussemburgo, 22 % in Danimarca e 60 % in Irlanda.
Sembra quindi che, nel periodo 1982-1985, si siano avuti contemporaneamente un rallentamento della penetrazione dei motori provenienti dai paesi a commercio di Stato nella Repubblica federale di Germania, in Francia e, in una certa misura, in Italia (le quote di mercato corrispondenti erano rispettivamente del 18 %, del 37,2 % e del 28 % nel 1982), e un aumento della penetrazione delle suddette importazioni nei Paesi Bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo e, in misura minore, in Danimarca (quote di mercato rispettive nel 1982: 35 %, 19,1 % e 20 %).
Impatto sui produttori comunitari
(26) Ovviamente, di fronte alla concorrenza estremamente accanita dei motori oggetto di un dumping massiccio, che occupano una parte tuttora notevole del mercato comunitario (in media oltre un quinto, con quote relative di oltre il 45 % in alcuni Stati membri) e sono venduti a prezzi anormalmente bassi, i produttori comunitari hanno scelto di cercare di preservare le loro quote di mercato, mettendo in pratica quello che consideravano l'unico modo di mantenere i costi di produzione entro limiti ragionevoli.
Infatti, è chiaro che, per prodotti correnti quali i motori elettrici « standard », la lunghezza delle serie di fabbricazione e il volume globale di produzione costituiscono due elementi determinanti per la competitività dei prezzi di costo in economia di mercato.
Pertanto, tra il 1982 e il 1985, il volume di produzione dei motori in causa presso i produttori oggetto dell'inchiesta è rimasto relativamente stabile (da 907 000 a 990 000 unità), registrando una forte diminuzione solo in Francia, nel 1984. (27) La notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni di motori originari dei paesi a commercio di Stato ha avuto ripercussioni estremamente negative sui risultati finanziari dei produttori comunitari nel settore dei motori standard. Nessun produttore ha presentato, per il 1985, un conto commerciale beneficiario; per i motori del campione, le perdite d'esercizio, espresse in percentuale del prezzo di costo, variavano generalmente tra - 33 % e 0,4 %; tre quarti dei produttori hanno perso, per motore venduto, tra il 3 % e il 25 % del loro prezzo di costo.
(28) Appare quindi che tutte le imprese comunitarie a carattere industriale subiscono ingenti perdite nel settore dei motori elettrici polifase normalizzati oggetto della procedura. Inoltre, i posti di lavoro direttamente connessi con la produzione dei suddetti motori elettrici sono passati, presso i produttori oggetto dell'inchiesta, da 5 677 nel 1982 a 5 040 nel 1985, a seguito dei vari provvedimenti intesi a razionalizzare e a comprimere i costi.
Ovviamente, data l'importanza del settore « motori normalizzati » nella maggior parte delle imprese comunitarie che fabbricano « macchine rotanti » - in effetti, ogni motore speciale e, in generale, ogni macchina rotante, contiene uno o più motori normalizzati o ne deriva -, se il pregiudizio arrecato nel settore dei motori normalizzati dovesse continuare nel tempo, esso si ripercuoterebbe necessariamente su tutto il settore « macchine rotanti » della Comunità.
Altri motivi di pregiudizio
(29) La Commissione ha esaminato gli altri elementi che, presi singolarmente o combinati, hanno potuto recare pregiudizio ai produttori comunitari.
Tra l'altro, essa ha analizzato l'effetto delle importazioni nella Comunità che, finora, non sono state oggetto di denunce di dumping, nonché l'impatto della concorrenza intracomunitaria.
(30) Per quanto riguarda le importazioni extracomunitarie non originarie dei paesi oggetto della presente procedura, le statistiche comunitarie rivelano un certo incremento delle importazioni provenienti dalla Iugoslavia e da Hong Kong, a prezzi apparentemente piuttosto bassi. Poiché quasi tutti gli operatori economici interrogati contestano l'affidabilità dei dati ufficiali in materia di importazioni, la Commissione ritiene impossibile, a questo stadio della procedura, trarre conclusioni definitive sull'impatto reale delle importazioni originarie di questi due paesi. Comunque, essa esaminerà questo punto al momento della determinazione definitiva.
(31) Per quanto riguarda la concorrenza intracomunitaria, la Commissione ha esaminato i prezzi praticati negli scambi, constatando che i livelli medi a cui i produttori tedeschi e francesi vendevano nella Comunità erano di gran lunga superiori ai livelli corrispondenti per i motori fabbricati nei paesi a commercio di Stato. Per contro, essa ha osservato che le vendite intracomunitarie di alcuni produttori italiani avvenivano a livelli di prezzi relativamente modesti, vicini a quelli di alcuni paesi a commercio di Stato.
Sintesi
(32) Pertanto, in materia di pregiudizio, le risultanze dell'inchiesta hanno rivelato che non erano state eliminate le difficoltà derivanti, per i produttori comunitari, dalle importazioni oggetto di dumping, poiché nel 1985, nonostante un miglioramento marginale delle loro quote di mercato, essi continuavano, tutti, a subire notevoli perdite finanziarie.
- La causa principale di dette difficoltà va ricercata nell'inadeguatezza dei livelli degli impegni sui prezzi tenendo presente circostanze che possono mutare, in particolare l'evoluzione dei prezzi di costo dei produttori comunitari.
- Il mantenimento della quota di mercato dei motori originari dei paesi a commercio di Stato a un livello elevato (oltre il 20 % in tutta la Comunità) è coinciso con i prezzi anormalmente bassi praticati per i suddetti motori allo scopo di deprimere il mercato comunitario.
- Infine, anche la concorrenza intracomunitaria esercitata da alcuni produttori italiani ha contribuito a mettere in difficoltà l'industria comunitaria.
(33) Nel complesso, in considerazione di tutti i fattori di pregiudizio esaminati ai punti 20-31 e in base agli elementi di prova di cui dispone, la Commissione è convinta che il pregiudizio arrecato dalle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato, oggetto di un forte dumping, debba essere considerato di per sé grave.
H. Interessi della Comunità:
forma e aliquota del dazio
(34) Di conseguenza, viste le perdite finanziarie dei produttori e dato che l'attività « motori elettrici polifase normalizzati » rappresenta il perno dell'attività comunitaria nel settore delle « macchine rotanti » (vedi punto 28), l'interesse della Comunità esige che si adotti immediatamente, nei confronti delle importazioni oggetto di dumping, una misura di salvaguardia consistente in un dazio antidumping provvisorio destinato ad evitare che, durante il resto della procedura, si arrechi un pregiudizio.
(35) Per quanto riguarda la forma del dazio antidumping da imporre, la Commissione ritiene che, data la molteplicità dei motori in causa e il fatto che essi sono originari di paesi a commercio di Stato, sarebbe opportuno istituire, nell'intento di giungere ad un grado ottimale di trasparenza, un dazio antidumping variabile, pari alla differenza tra un prezzo minimo per tipo, espresso in ECU, e il prezzo di importazione al primo acquirente indipendente.
Considerando che, secondo quanto emerso dall'inchiesta (vedi punto 19), un gran numero di importatori è legato ad un esportatore da un'associazione o da un accordo di compensazione con un terzo a norma dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda la forma del dazio, tener conto, nel calcolo, soltanto del prezzo al primo acquirente non legato all'esportatore.
Nel dispositivo si dovrà quindi fare una distinzione fra una tabella di prezzi minimi allo stadio cif frontiera comunitaria, applicabile alle importazioni effettuate da importatori indipendenti, e una tabella per lo stadio « prezzo di rivendita » per le importazioni effettuate da importatori non indipendenti.
(36) Per quanto riguarda il livello del prezzo minimo, secondo la Commissione, e in rapporto ai notevoli margini di dumping e di sottoquotazione constatati, i prezzi minimi necessari per eliminare totalmente il pregiudizio causato dalle importazioni in questione devono essere stabiliti in base al prezzo di costo medio dei produttori comunitari, tenendo conto di un adeguato margine di utile; a questo riguardo, la Commissione è del parere che, viste le difficili condizioni di concorrenza tra i produttori comunitari e i risultati finanziari registrati da parecchi anni nell'attività « motori standard » nella Comunità, un margine di utile lordo pari al 5 % del prezzo di costo rappresenti, allo stadio attuale della procedura, una valutazione conservativa, da rivedere, se del caso al momento delle constatazioni definitive.
Basandosi sul prezzo di costo comunitario medio e sul margine di utile di cui sopra, e tenendo debitamente conto delle differenze tra le caratteristiche materiali dei motori importati e quelle dei motori comunitari, nonché dei margini d'importazione medi registrati presso gli importatori, la Commissione ha quantificato gli aumenti di prezzi necessari, sia allo stadio cif frontiera comunitaria che allo stadio del prezzo di rivendita da parte di un importatore non indipendente.
(37) Il calcolo di cui al punto 36 conduce ad un aumento dei prezzi all'importazione pari al 60 % circa rispetto ai prezzi attualmente praticati dagli esportatori.
Visto il carattere provvisorio di alcune risultanze dell'inchiesta, la valutazione preliminare degli interessi comunitari induce la Commissione a stabilire, in questa fase della procedura, il dazio antidumping provvisorio, in modo tale che gli aumenti di prezzi corrispondenti, sia allo stadio del prezzo cif frontiera comunitaria (allegato A) che allo stadio del prezzo di rivendita da parte degli importatori non indipendenti (allegato B) rappresentino il 35 % circa dei livelli rispettivi degli attuali prezzi d'importazione e di rivendita.
(38) La Commissione ritiene che le risultanze definitive dell'inchiesta consentiranno al Consiglio di pronunciarsi, nella valutazione finale degli interessi della Comunità, sull'opportunità di aumentare in seguito prezzi d'importazione fino a portarli al livello risultante dal calcolo che verrà effettuato in base ai dati definitivi.
I. Disposizioni finali di procedura
(39) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni.
(40) In base ai risultati della procedura di riesame summenzionati, gli impegni di prezzo assunti sono divenuti, nella fattispecie, privi di oggetto con l'istituzione di un dazio provvisorio. Gli esportatori interessati ne sono stati informati in tempo utile dalla Commissione.
Per quanto concerne gli impegni accettati dal Consiglio, su proposta della Commissione, esso ha adottato le misure opportune mediante il regolamento (CEE) n. 3018/86 (1).
(41) È necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate, possano, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, far conoscere i loro punti di vista e chiedere di essere sentite dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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