Art. 2

In vigore dal 30 set 1986
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw ed inferiore o pari a 75 Kw, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e 85.01-36, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, quando l'importatore di motori elettrici non è legato all'esportatore a norma dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'importo di questo dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, ed il prezzo di cui all'allegato A. Questo prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è netto se le condizioni effettive di vendita sono tali che il pagamento ha luogo entro trenta giorni dalla data di spedizione, il suddetto prezzo viene ridotto dell'1 % per ogni mese in meno rispetto alla dilazione di pagamento effettivamente concesso. 3. a) Quando risulti alle autorità doganali che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione a norma dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può costituire un riferimento; l'importo del dazio corrisponde, per ogni tipo di motore, alla differenza tra il prezzo a cui il prodotto importato è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente e il prezzo di cui all'allegato B. Il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente di cui sopra è netto se nelle condizioni di vendita detto pagamento è fissato entro trenta giorni dalla data di spedizione; il prezzo è ridotto dell'1 % per ogni mese in meno rispetto alla dilazione di pagamento effettivamente concesso. b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano in particolare ai motori originari dei paesi in causa importati dalle società sottoelencate, per le quali l'inchiesta della Commissione ha dimostrato l'esistenza di un'associazione o di un accordo di compensazione con un esportatore a norma dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84: 1.2 // // Origine dei motori // // // Enital, Milano // Unione Sovietica // Sofbim, Argenteuil // Bulgaria // Stanko, Longjumeau // Unione Sovietica // Eltrans, Schwelm // Ungheria // Neotype Techmashexport, Bergisch Gladbach // Unione Sovietica // Elprom, Borken/Hessen // Bulgaria // // 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve quelle del presente regolamento.
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