Art. 4

In vigore dal 3 lug 1986
1. Per la campagna 1986/1987, in Spagna e in Italia l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene attuato sotto forma di un'esenzione dall'onere del prelievo di corresponsabilità. L'importo globale delle esenzioni non può superare i 23,99 milioni di ECU per la Spagna e 26,02 milioni di ECU per l'Italia. L', quarto comma del regolamento (CEE) n. 1983/86 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto diretto a favore dei piccoli produttori nel settore dei cereali non si applica. 2. La Spagna e l'Italia prendono le misure necessarie per garantire che il prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 non sia riscosso sui cereali assoggettati al suddetto prelievo provenienti dai piccoli produttori beneficiari dell'esenzione. A tale scopo rilasciano gli attestati di diritto all'esenzione e comunicano un esemplare dell'attestato alla Commissione e agli altri Stati membri.
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