Art. 2

In vigore dal 3 lug 1986
1. Ai fini della definizione della nozione di beneficiario dell'aiuto, gli Stati membri prendono in considerazione la superficie destinata ai cereali e/o superficie agricola utile e/o l'importanza dei cereali nella formazione del reddito delle aziende. 2. Lo Stato membro versa l'aiuto al produttore che abbia presentato documenti giustificativi da cui risulti che è stato gravato dell'onere del prelievo di corresponsabilità di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (4). Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.
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