Art. 1

In vigore dal 3 lug 1986
1. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 è ripartito in base alle condizioni definite nel presente regolamento. 2. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'importo globale dell'aiuto fissato nel predetto regolamento è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato. In applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 dello stesso regolamento, non è fissato nessun importo per la Spagna e per l'Italia.
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