Art. 5
In vigore dal 30 giu 1986
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2054:oj#art-5