Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
1. A decorrere dal 1o luglio 1986 e fino al 30 giugno 1987, il rum, l'arack e il tafia, di cui alla sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario di 170 000 ettolitri di alcole puro. 2. Entro i limiti delle loro quote indicate all', il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 691/86.
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