Art. 4

In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario. 2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP, alle condizioni di cui agli , siano limitati ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del suo consumo interno. 3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente. 4. Ove sia necessario, possono avere luogo consultazioni a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.
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