Art. 3

In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle loro disposizioni in materia. 2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari degli Stati ACP, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
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