Art. 6
In vigore dal 12 giu 1986
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1853:oj#art-6