Art. 3

In vigore dal 12 giu 1986
1. Se la quale iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall', paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l' - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non esse esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.
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