Art. 5
In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 marzo 1987 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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