Art. 10

In vigore dal 12 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. WINSEMIUS // (1) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.
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