Art. 7
In vigore dal 12 giu 1986
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli , e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 20 novembre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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