Art. 8

In vigore dal 12 giu 1986
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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