Art. 3
In vigore dal 12 giu 1986
Se un importatore prevede di importare i prodotti in questione in Grecia, in Spagna, in Irlanda, in Italia o in Portogallo e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato preleva dalla riserva una quota uguale al fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile di detta riserva lo consenta.
Storico versioni
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