Art. 2

In vigore dal 12 giu 1986
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti. 2. La prima parte di 33 000 tonnellate è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all', sono valide dal 16 giugno 1986 al 14 febbraio 1987 ammontano ai quantitativi seguenti: 1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 700 // Danimarca // 21 285 // Germania // 8 667 // Francia // 648 // Regno Unito // 700 3. La seconda parte, che costituisce la riserva, consiste in 1 000 tonnellate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1839:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo