Art. 2
In vigore dal 12 giu 1986
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti.
2. La prima parte di 33 000 tonnellate è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all', sono valide dal 16 giugno 1986 al 14 febbraio 1987 ammontano ai quantitativi seguenti:
1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 700 // Danimarca // 21 285 // Germania // 8 667 // Francia // 648 // Regno Unito // 700
3. La seconda parte, che costituisce la riserva, consiste in 1 000 tonnellate.
Storico versioni
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