Art. 7

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.
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