Art. 5
In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o maggio 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1987, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o maggio 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva. Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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