Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, un contingente tariffario comunitario di 5 250 tonnellate è aperto per le anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 della tariffa doganale comune. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. 2. Entro i limiti di tale contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso. Entro i medesimi limiti la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione.
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