Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall', paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione ritrasferita alla riserva qualora sia stato applicato l', è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
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