Art. 4

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 28 aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26. (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 34. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
Storico versioni

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