Art. 3

In vigore dal 6 mag 1986
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1346:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo