Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Fino al 31 dicembre 1986 ed entro i limiti di un importo di 23 ECU per vitello ancora in vita sei mesi dopo la nascita, l'Italia è autorizzata a versare un premio complementare sul piano nazionale, senza che la concessione del premio possa dar luogo a discriminazioni tra allevatori.
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