Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. Fino al 31 dicembre 1986, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, il Regno Unito sono autorizzati a versare un premio per ogni vitello nato sul loro territorio durante il periodo di applicazione del presente regolamento e ancora in vita sei mesi dopo la nascita. 2. L'importo unitario di tale premio è di 9 ECU a carico del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia. Detto premio è pagato in un unico versamento.
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