Art. 7
In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. C 71 del 26. 3. 1986, pag. 7.
(2) Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
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