Art. 2

In vigore dal 22 apr 1986
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese ad applicare l', paragrafi da 1 a 4, del suddetto regolamento alle aziende associate, nelle quali solo i due terzi dei membri soddisfano la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 797/85. La Commissione stabilisce al tempo stesso le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette aziende associate.
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