Art. 6

In vigore dal 22 apr 1986
La durata dell'applicazione delle condizioni specifiche previste dal presente regolamento è limitata a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni relative all'applicazione in Portogallo delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 797/85. Prima dello scadere del periodo di tre anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione e in base a una relazione sull'evoluzione della situazione economica e strutturale in Portogallo, circa il prolungamento delle condizioni specifiche di cui al presente regolamento, qualora la relazione dimostri la necessità di mantenerle.
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