Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. C 71 del 26. 3. 1986, pag. 7. (2) Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni

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