Art. 4
1. La proposta completa deve recare:
In vigore dal 18 apr 1986
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e, se del caso, dei terzi che intervengono nell'esecuzione;
c) il costo totale, al netto da tasse, espresso nella moneta dello stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;
d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell', paragrafo 1, lettere a) o b);
e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.
2. Una proposta è validata soltanto:
a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all', paragrafo 1;
b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'impegno di cui all', paragrafo 5. Articolo 5
1. Anteriormente al 1o luglio 1986 l'organismo competente:
a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell' e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle;
b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al presente regolamento.
2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione stabilisce anteriormente al 1o agosto 1986 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento.
3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1o ottobre 1986, i contratti relativi alle azioni approvate, redatti in almeno due esemplari e firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.
4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alle sue proposte.
Storico versioni
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