Art. 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta:

In vigore dal 18 apr 1986
a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto; b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può: - dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all', paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste; - anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla garanzia presso l'organismo competente di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %. 3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto; b) la relazione di cui all', paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all', purché siano state costituite garanzie pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %; c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le garanzie vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all', del regolamento (CEE) n. 1079/77.
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