Art. 2
In vigore dal 18 apr 1986
1. Le azioni di cui all', paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori che:
a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,
b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori.
Le proposte presentate da aziende individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività delle organizzazioni regionali specializzate in materia.
Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori le cui attività comprendono in tutto o in parte la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle azioni considerate. Il 40 % al massimo del contributo comunitario può essere utilizzato per le misure di cui all', paragrafo 1, lettera f), e il 10 % al massimo per quelle di cui all', paragrafo 1, lettera h).
3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e g), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale dei laboratori d'analisi, comprendente:
- strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software »;
- strumenti per la ricerca di impurità, di antibiotici, di sostanze inibitrici del latte crudo, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software »;
- strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo;
in casi debitamente motivati:
- l'attrezzatura necessaria per il periodo, il trasporto, la selezione, la conservazione e il trattamento dei campioni.
L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico è considerata come un'azione ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e g).
Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica è sufficientemente valorizzata.
4. Se si tratta di una proposta presentata da un'impresa che acquista latte o da un'organizzazione che rappresenta tali imprese, il finanziamento comunitario è subordinato all'impegno dell'interessato di introdurre nella propria zona di attività, entro il termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle misure accettate, un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto.
Negli altri casi, l'interessato deve impegnarsi a promuovere, nella propria zona d'attività, un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto anteriormente al 1o aprile 1987 o, se un sistema del genere già esiste, a farne prorogare la validità.
5. Le spese generali occasionate dalle azioni di cui all', paragrafo 1, sono assunte in carico soltanto fino al 2 % del totale approvato.
Storico versioni
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