Art. 1
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati in Irlanda, in Italia e in Grecia:
In vigore dal 18 apr 1986
a) l'analisi batteriologica del latte crudo;
b) l'analisi sanitaria del latte crudo;
c) il controllo delle mungitrici meccaniche;
d) la consulenza individuale dei produttori per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura e sanità del bestiame) e la conservazione del latte (refrigerazione);
e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e utilizzazione di autocisterne);
f) la creazione di centri per la raccolta collettiva del latte dotati, se necessario, di impianti frigoriferi.
In casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere concessi aiuti anche ad aziende individuali;
g) in casi debitamente motivati, l'attrezzatura necessaria per il trasporto dei campioni;
h) la formazione del personale qualificato per il controllo della qualità e per la raccolta del latte.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se sono iniziate dopo il 1o aprile 1986; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1o settembre 1988. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.
3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.
Storico versioni
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