Art. 8
In vigore dal 25 mar 1986
1. In caso di situazione anormale e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare perturbazioni sul mercato comunitario dei semi oleosi, può essere decisa la sospensione della fissazione anticipata dell'integrazione per tutto il periodo necessario a ripristinare l'equilibrio del mercato.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle parti del certificato di cui all' relative alla fissazione anticipata, che siano richieste ma non ancora rilasciate, nel caso in cui:
a) vi sia un errore materiale nell'importo dell'integrazione pubblicata,
b) taluni fattori possano creare una distorsione monetaria fra gli stati membri
e allorché questi casi possono creare una discriminazione fra le parti interessate.
3. La sospensione della fissazione anticipata è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Tuttavia, in caso di urgenza, tale sospensione può essere decisa dalla Commissione, per un periodo non superiore a cinque giorni. »;
3) il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. L'integrazione è versata al titolare della parte del certificato di cui all' relativa all'identificazione, nello stato membro in cui i semi sono sottoposti a controllo:
- per i semi di cui al paragrafo 1, lettera a), quando è stata fornita la prova della trasformazione;
- per i semi di cui al paragrafo 1, lettera b), quando è stata fornita la prova dell'incorporazione.
Tuttavia, l'integrazione può essere anticipata non appena i semi siano identificati, purché per la loro trasformazione o incorporazione venga costituita una cauzione. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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