Art. 5
In vigore dal 25 mar 1986
La parte del certificato di cui all' relativa alla fissazione anticipata è valida in tutta la Comunità.
Essa viene rilasciata, fatto salvo l', il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il rilascio della parte di certificato relativa alla fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di richiedere l'identificazione dei semi in un oleificio o una impresa di produzione di alimenti per animali situati nella Comunità durante il periodo di validità della parte di certificato in questione; la cauzione è interamente o parzialmente incamerata, qualora entro tale periodo la richiesta di identificazione non venga presentata o venga presentata soltanto per una parte del quantitativo di cui trattasi;
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