Art. 7
In vigore dal 25 mar 1986
1. In caso di fissazione anticipata, l'importo dell'integrazione applicabile il giorno di presentazione della domanda è adattato in funzione:
a) della differenza tra il prezzo indicativo valido tale giorno e quello valido il giorno d'identificazione dei semi presso l'oleificio o l'impresa di produzione di alimenti per animali, e
b) eventualmente, di un importo correttivo.
2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato tenendo conto della tendenza, sul mercato mondiale, dei prezzi dei semi di cui trattasi ed eventualmente della differenza tra i vantaggi economici derivanti dalla trasformazione di detti semi e quelli risultanti dalla trasformazione dei principali semi concorrenti.
3. Qualora i prezzi di vendita sul mercato mondiale non possano essere determinati, l'importo correttivo è fissato per il mese od i mesi in questione a un livello tale per cui l'integrazione sia pari a zero.
Storico versioni
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