Art. 4
In vigore dal 25 mar 1986
È istituito un certificato comunitario composto di due parti, di cui una destinata a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati identificati in un oleificio o in un'impresa di produzione di alimenti per animali e l'altra attestante, se del caso, la fissazione
anticipata dell'importo dell'integrazione. Entrambe le parti del certificato sono rilasciate dagli stati membri a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:935:oj#art-4