Art. 5

1. La restituzione prevista all'articolo 3:

In vigore dal 25 mar 1986
- per la campagna di commercializzazione 1986/1987 è pari al 50 % della differenza tra la restituzione calcolata conformemente alle disposizioni dell' e quella fissata all'; - per le campagne di commerciaizzazione 1987/1988 e 1988/1989 è pari al 100 % di tale differenza. 2. Tuttavia, nel caso in cui il calcolo di cui al paragrafo 1 dia un importo inferiore all'importo previsto all', si applica quest'ultimo. TITOLO III Disposizioni generali e finali
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