Art. 3

La restituzione è fissata tenendo conto in particolare:

In vigore dal 25 mar 1986
- dell'obiettivo di rendere l'amido e la fecola disponibili per i beneficiari a condizioni analoghe a quelle delle industrie concorrenti sul mercato mondiale; - della differenza tra i prezzi del granturco e del frumento tenero sul mercato comunitario e sul mercato mondiale; - degli sbocchi degli amidi e delle fecole e della loro possibile utilizzazione. TITOLO II Periodo transitorio
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