Art. 3
La restituzione è fissata tenendo conto in particolare:
In vigore dal 25 mar 1986
- dell'obiettivo di rendere l'amido e la fecola disponibili per i beneficiari a condizioni analoghe a quelle delle industrie concorrenti sul mercato mondiale;
- della differenza tra i prezzi del granturco e del frumento tenero sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;
- degli sbocchi degli amidi e delle fecole e della loro possibile utilizzazione.
TITOLO II
Periodo transitorio
Storico versioni
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