Art. 2
In vigore dal 25 mar 1986
1. La restituzione è concessa dallo stato membro nel cui territorio si effettua la fabbricazione delle merci figuranti nell'elenco di cui all'.
2. Il diritto a beneficiare della restituzione è subordinato ad un riconoscimento preventivo; il beneficiario si impegna a permettere all'autorità competente di effettuare tutti i controlli necessari ai fini della concessione della restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1009:oj#art-2