Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
1. La restituzione è concessa dallo stato membro nel cui territorio si effettua la fabbricazione delle merci figuranti nell'elenco di cui all'. 2. Il diritto a beneficiare della restituzione è subordinato ad un riconoscimento preventivo; il beneficiario si impegna a permettere all'autorità competente di effettuare tutti i controlli necessari ai fini della concessione della restituzione.
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