Art. 1

In vigore dal 25 mar 1986
1. Una restituzione è concessa a qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto da frumento, granturco, riso o rotture di riso, o che utilizzi fecola di patate oppure certi prodotti derivati per la fabbricazione delle merci figuranti nell'elenco in allegato. 2. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere modificato tenuto conto del livello di concorrenza con i paesi terzi e del livello di protezione da tale concorrenza assicurato dai meccanismi della politica agricola comune, dalla tariffa doganale comune o in altro modo. Sono presi in considerazione altri elementi, in particolare: - l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione delle fecole e degli amidi, - il tasso di incorporazione della fecola o dell'amido nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del prodotto come sbocco per l'amido e la fecola, in considerazione della concorrenza con altri prodotti, 3. a) L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un progetto non può causare distorsioni di concorrenza con altri prodotti che non fruiscono di tale restituzione. b) Qualora si constati una distorsione a seguito della concessione di una restituzione alla produzione, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76: - la soppressione della restituzione oppure - la modifica della restituzione nella misura necessaria per eliminare la distorsione di concorrenza.
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