Art. 5
In vigore dal 4 mar 1986
Gli organismi ammassatori incaricati della vendita a norma del presente regolamento, i prezzi da applicare, i quantitativi messi in vendita e l'importo della cauzione di trasformazione sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.
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